Che cos'e' il certificato di abitabilita' immobiliare e le norme che lo
disciplinano
L'obbligo del rilascio del certificato di abitabilita' dell'immobile oggetto di
compravendita, costituisce un controllo di natura pubblicistica che, con oggetto
i requisiti di salubrita' degli edifici a destinazione residenziale, risale
all'art. 39 della legge 5849/1888 ("Legge per la tutela della igiene e della
sanita' pubblica"), poi trasfuso nell'art. 69 del R.D. 636/1907 ("Testo
unico delle leggi sanitarie") che statui' che le case di nuova costruzione,
od in parte rifatte, non potessero essere abitate se non dopo l'autorizzazione
del Sindaco, determinando, poi, le modalita' del rilascio di suddetto
provvedimento.
E' solo con l'art. 221 R.D. 1265/1934 ("Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie"), che venne operata una mutazione sulla terminologia
dell'atto, ma non della sua sostanza, dove venne definito “autorizzazione del
podesta'”, prevedendo quali condizioni indefettibili per ottenerne il rilascio,
la conformita' della costruzione al progetto approvato, il prosciugamento delle
mura, l'assenza di altre cause di insalubrita'.
Oggi, il testo normativo di riferimento in punto di disciplina del certificato
di abitabilita', rectius di agibilita' risulta essere il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il D.P.R.
380/2001, che ai suoi articoli 24 e 25, ne disciplina la natura, nonche' il
procedimento da seguire per ottenerne il rilascio.
Tale testo, nell'abrogare le precedenti normative, ha ricondotto ad unita' la
diversa terminologia utilizzata in materia: abitabilita'-agibilita'.
Precedentemente a tale norma, infatti, si utilizzava il termine abitabilita',
riferendosi agli immobili ad uso abitativo, e il termine agibilita' veniva
utilizzato per gli immobili ad uso non abitativo.
Dunque, seppur in gergo tecnico e' invalsa la dizione abitabilita', in
riferimento anche agli immobili ad uso abitativo, la norma parla di “certificato
di agibilita'”.
I contenuti del certificato di agibilita' e gli interventi
sull'immobile per i quali deve essere richiesto
Il concetto di agibilita' fa riferimento non solo alle condizioni di igiene, di
sicurezza e salubrita', ma anche alla sussistenza delle condizioni del risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate alla
stregua di cio' che dispone la normativa vigente. Gli interventi effettuati
sull'immobile che comportano la richiesta del certificato, sono non solo le
nuove costruzioni, cosi' come appare sicuramente ovvio, ma anche le
ricostruzioni o sopraelevazioni, siano esse totali o parziali; gli interventi su
edifici gia' esistenti che possano pero' andare ad influire sulle condizioni di
sicurezza, di igiene, di salubrita', sul risparmio energetico degli edifici
stessi e degli impianti.
Chi deve richiedere il certificato e l'iter amministrativo per
ottenerlo
L'onere della richiesta e' a carico del soggetto che ha ottenuto il permesso di
costruire o di colui che ha presentato la denuncia di inizio attivita', e dei
suoi successori o aventi causa, entro quindici giorni “dall'ultimazione dei
lavori di finitura”.
Per la procedura della richiesta e del rilascio, ecco quanto e' previsto dalla
normativa vigente.
La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico che provvedera' ad
inoltrarla al catasto, corredata dalla richiesta di accatastamento, che deve
essere sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato; dalla dichiarazione
di conformita' dell'edificio rispetto al progetto approvato, nonche', di cio'
che attiene alla prosciugatura delle mura ed alla salubrita' dei locali, oltre
che dalle certificazioni che attestano la conformita' degli impianti istallati
negli edifici adibiti ad uso civile, e i certificati di collaudo attinenti agli
impianti stessi.
La mancata presentazione di tale richiesta, viene sanzionata in via
amministrativa, con un importo da € 77,00 ad € 464,00.
Da questo momento in poi, ha inizio l'iter amministrativo. Entro dieci giorni
dalla ricezione della domanda, lo Sportello Unico comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della
legge 241/1990.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale, previa una eventuale ispezione dell'ufficio, e'
tenuto a verificare la completezza e la regolarita' della documentazione
prescritta, oltre alla sussistenza del certificato di collaudo di cui all'art.
53 del Testo Unico edilizia; del certificato dell'ufficio tecnico regionale per
gli edifici costruiti in zone sismiche; delle dichiarazioni di conformita' alla
normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche.
Dopo di che, deve avvenire il rilascio.
Il termine di trenta giorni, puo' essere interrotto dalla pubblica
amministrazione per una sola volta, ed entro quindici giorni dal ricevimento
della domanda e solamente al fine di richiedere documentazione integrativa,
qualora risultasse mancante ai fini dell'istruttoria e non possa essere
acquisita autonomamente. Dunque, da tale interruzione, il termine di trenta
giorni comincia nuovamente a decorrere a partire dal deposito della
documentazione integrativa richiesta.
Trascorso tale termine senza alcuna pronuncia, si forma sulla questione il
silenzio assenso, purche' sia intervenuto il parere dell'Azienda Sanitaria
Locale dichiarante la conformita' delle opere alle prescrizioni
igienico-sanitarie e a condizione che la documentazione sia tutta quella
necessaria, oltre che regolare.
Al contrario, qualora venga accertata l'illegittimita' del permesso di
costruire, si determina l'invalidita' dell'agibilita' dell'immobile.
La funzione giuridica del certificato e le responsabilita' del
venditore in caso di mancato rilascio nella compravendita immobiliare
Cosa puo' comportare la mancata consegna di questo certificato, in caso di
compravendita immobiliare.
Il documento assolve, dunque, ad una duplice funzione: da un lato, attesta l'idoneita'
dell'immobile ad essere adibito ad uso abitativo, una volta che abbia avuto
esito positivo la valutazione della sua conformita' agli standard minimi di
stabilita', sicurezza ed igiene degli edifici (Cass. Pen. 1996 n. 4311);
dall'altra, garantisce l'idoneita' dell'immobile ad assolvere una determinata
funzione economico sociale e, quindi, soddisfare in concreto i bisogni che hanno
indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto (Cass. Civ. 10 giugno 1991 n.
6576).
Dunque, la sua mancata consegna da parte del venditore, va sicuramente a
determinare per l'acquirente un nocumento circa il godimento e la
commerciabilita' del bene anche qualora lo stesso sia stato costruito in
conformita' alle norme igieniche e sanitarie, oltre che urbanistiche e le
concessioni di edificare (Cass. Civ. 3 luglio 2000 n. 8880).
Dunque, si puo' affermare con certezza che sia la giurisprudenza di
legittimita', che quella di merito, abbiano attribuito al certificato
un'importanza determinante nelle relazioni di scambio, costituendo un requisito
indispensabile ai fini della realizzazione della funzione economico-sociale
dell'oggetto della compravendita.
Ricostruendo civilisticamente tale obbligazione, si deve considerare che la
stessa trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1477 del codice civile,
per il quale, oltre alla cosa venduta, “il venditore deve pure consegnare i
titoli e i documenti relativi alla proprieta' e all'uso della cosa venduta”.
Ai fini della tutela dell'acquirente, risulta di fondamentale importanza
individuare la natura della responsabilita' del venditore inadempiente e, anche
tenendo conto dei numerosi orientamenti giurisprudenziali che si sono
susseguiti, individuare se la mancanza del documento determini un vizio genetico
del negozio; se anche in caso di una comune volonta' di compravendere in sua
assenza l'inadempimento sia comunque opponibile; se l'inadempimento sia
sanzionabile con l'eccezione ex art. 1460 c.c., con la risoluzione contrattuale
ex artt. 1453 c.c. e 1497 c.c., con il risarcimento del danno e con l'esecuzione
dell'obbligazione in forma specifica.
I diversi orientamenti giurisprudenziali sul mancato rilascio del
certificato
Ripercorrendo i numerosi orientamenti e il lavoro degli interpreti, si puo'
affermare che l'assenza della certificazione non comporta che il contratto sia
affetto da invalidita' sub specie di nullita', cioe' di un vizio
genetico. Questo perche', per cio' che attiene alla liceita' e alla possibilita'
dell'oggetto del negozio, la giurisprudenza ha costantemente rilevato che
nonostante le difficolta' del caso, possa comunque instaurarsi, di fatto, il
godimento concreto della cosa venduta (Cass. Civ. 13270 del 2000).
Si potrebbe qualificare la nullita' del contratto per impossibilita'
dell'oggetto, infatti, soltanto nell'ipotesi in cui dalla mancanza del
certificato di abitabilita', derivasse un impedimento assoluto del godimento
dell'immobile. Dunque, da quanto detto, ne deriva che la carenza dell'abilita'
si configuri come una forma di vizio funzionale della causa.
Senza dubbio alcuno, siamo in presenza di un inadempimento contrattuale da parte
del venditore, che puo' dare luogo sia alla risoluzione del negozio
giuridico, sia ad una ipotesi di risarcimento del danno per aver consegnato
un immobile privo di quei titoli previsti dalla legge.
Tale inadempimento potra' essere fatto valere ai sensi dell'art. 1460 c.c., che,
al primo comma sancisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive,
ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria,
salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o
risultino dalla natura del contratto”.
Dunque, sul punto, non vi devono essere state pattuizioni tra le parti, e
l'inadempimento sara' il presupposto per un'azione di risarcimento, il cui
quantum sara' commisurato a tutti quei costi necessari per ottenere l'abitabilita'.
Quando, invece, l'inadempimento del venditore lasci supporre una situazione di
fatto per la quale non sia possibile ottenere il rilascio dell'atto
amministrativo, si potra' agire in giudizio con un'azione di risoluzione per
mancanza di qualita', combinando il disposto degli att. 1453 c.c. e 1497
c.c., lasciando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Nella
maggior parte dei casi si trattera' di un danno emergente; talvolta di un danno
da lucro cessante che pero', in fase giudiziale, dovra' essere necessariamente
oggetto di prova.
Per un orientamento giurisprudenziale, anche se minoritario, il caso di specie
si configura come un aliud pro alio, intendendosi tale fattispecie come
il caso in cui il bene oggetto di consegna, per le carenze essenziali di quegli
elementi che, invece, dovrebbero caratterizzarlo, deve considerarsi appartenente
a tutt'altro genere rispetto a quello che le parti hanno contemplato nel momento
in cui hanno sottoscritto il contratto di compravendita; dunque, non sarebbe
idoneo ad assolvere quella funzione economico-sociale che gli e' propria (Cass.
Civ. 442/96; Cass. Civ. 1391/98; Cass. Civ. 8199/90).
Nel caso di genere difforme, la tutela giudiziale applicabile sarebbe, dunque,
la risoluzione del contratto, soggetta alle regole ordinarie, svincolata da
termini di decadenza e di prescrizione.
Per la corrente giurisprudenziale maggioritaria, invece, deve parlarsi non di
diverso genus, bensi' di mancanza di qualita' la cui rilevanza e'
disciplinata dall'art. 1497 c.c., per il quale, al primo comma “quando la
cosa venduta non ha le qualita' promesse, ovvero quelle essenziali per l'uso a
cui e' destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del
contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento,
purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.
In tal caso restano, pero' da rispettare quei termini di cui all'art. 1495 c.c.:
otto giorni per la denuncia del vizio al venditore a pena di decadenza e un
anno dalla consegna della cosa ai fini della prescrizione dell'azione in
giudizio.
L'obbligo del rilascio in un momento successivo alla sottoscrizione del
contratto e il fatto del terzo
La situazione e' un po' diversa qualora, invece, in sede di stipula del
contratto il venditore, d'accordo con l'acquirente, rimanga obbligato a
procurare la certificazione, al momento non ancora rilasciata.
In questa circostanza, non sara' possibile agire per ottenere l'esecuzione in
forma specifica dell'obbligazione assunta, posto che l'obbligazione ha ad
oggetto il fatto di un terzo (Pubblica Amministrazione), da ricondursi alle
previsioni normative di cui all'art. 1381 c.c. per il quale “colui che ha
promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro
contraente, se il terzo si rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
Dunque, in tale circostanza, il debitore, o promettente, si impegna verso il
creditore a che il terzo tenga, oppure non tenga, un certo comportamento.
Nel momento in cui il terzo si rifiuti di obbligarsi, oppure, essendosi
obbligato non ponga in essere il comportamento promesso, il debitore e' tenuto a
indennizzare l'altro contraente. Cio' si verifica poiche' il terzo rimane
estraneo alla promessa e la norma concentra la sua attenzione sul fatto che il
promittente deve adempiere all'impegno di procurare il fatto promesso e quando
questo fatto, sia positivo che negativa non si compie, il promissario ha il
diritto di agire per ottenere un indennizzo, ma non per ottenere l'adempimento
in forma specifica (perche' l'obbligato e' appunto un terzo), ne' per ottenere
il risarcimento del danno.
La liquidazione dell'indennizzo non potra' che avvenire in forma equitativa.
Laddove, invece, il fatto compiuto non si compia per una causa che sia
imputabile al promittente, varranno le normali norme poste a sanzione
dell'inadempimento, oltre che per il risarcimento del danno.
Il preliminare di compravendita
Per cio' che attiene il contratto preliminare di compravendita, si ritiene che
questo possa essere validamente, oltre che efficacemente, sottoscritto in
mancanza del certificato, dal momento che il promittente venditore sara'
ritenuto adempiente se procuri l'abitabilita' entro il termine di stipula
dell'atto di trasferimento definitivo, in mancanza del quale, la giurisprudenza
ha ritenuto giustificato il rifiuto di stipulare (Cass. Civ.15969/2000),
tenuto conto dell'interesse dell'acquirente ad ottenere la proprieta' di un
immobile che sia idoneo ad assolvere la funzione economico sociale, nonche' a
soddisfare quei bisogni che hanno indotto all'acquisto.
Il preliminare ad effetti anticipati
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, invece, fatto un diverso
ragionamento per il cosiddetto preliminare ad effetti anticipati, caso
nel quale, “in tema di promessa di vendita, qualora il contratto preliminare
preveda espressamente che il saldo del prezzo debba essere corrisposto dal
promissorio acquirente (non alla stipula del definitivo ma) alla
consegna dell'appartamento e tale consegna sia prevista in data anteriore
rispetto a quella fissata per la redazione dell'atto pubblico, rientra tra le
obbligazioni gravanti sul promettente venditore anche quella di allegare il
certificato di abitabilita' dell'immobile contestualmente alla consegna
dell'appartamento (e non anche in sede di stipula dell'atto definitivo), stante
il nesso sinallagmatico che lega le prestazioni del promissorio acquirente
(versamento del prezzo) e dello steso promettente venditore (consegna della cosa
con contestuale messa a disposizione dei documenti relativi alla proprieta' ed
all'uso della cosa negoziata tra cui, appunto, il certificato di abitabilita',
indispensabile alla piena realizzazione della funzione socio economica del
contratto)” (Cass. Civ. 4513/2001).
Le responsabilita' del notaio e del mediatore immobiliare
La giurisprudenza ha poi soffermato la sua attenzione su quali possano essere le
responsabilita' a carico dei professionisti, notaio e mediatore immobiliare, in
caso di mancanza di tale certificato.
Per quanto riguarda il notaio, l'orientamento prevalente sostiene che questi non
possa rifiutarsi di ricevere l'atto di vendita in mancanza del certificato di
abitabilita', visto che non si e', in tal caso, in presenza di un atto nullo, e
la legge stabilisce che il professionista possa rifiutarsi di svolgere
legittimamente il proprio ministero solo in presenza di atti che siano
espressamente proibiti dalla legge e, cioe', quando la nullita' assoluta sia
comminata o sia desumibile in modo inequivoco dalla legge.
D'altro canto non e' plausibile ritenere che sussista per il notaio l'obbligo di
accertare se sia stato consegnato o meno il certificato di abitabilita', ma di
certo, visto che tale professionista svolge anche una consulenza qualificata a
favore dei contraenti, ha un dovere di informazione relativo a tutto cio' che
possa impedire la piena e corretta produttivita' di effetti dell'atto.
Qualora, invece, la vendita sia avvenuta con la presenza di un mediatore, a suo
carico si puo' configurare una responsabilita' ex art. 1759 c.c., per mancata
informazione dell'acquirente sulla mancanza del certificato di abitabilita' e,
come ha affermato la Cassazione civile nella sentenza n. 6219/1993, in merito ad
un contenzioso giudiziale con ad oggetto il rilascio di tale certificato, “l'obbligo
del mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla
valutazione ed alla sicurezza dell'affare si riferisce non solo alle circostanze
accertate, ma anche a quelle di cui il mediatore abbia avuto semplicemente
notizia”.
I patti fra il venditore e l'acquirente
La giurisprudenza, infine, non esclude, pero', che possa sussistere tra le parti
un patto per il quale l'obbligo di richiedere il certificato gravi
sull'acquirente, e in tal caso l'immobile viene venduto senza certificato, sul
presupposto che il compratore abbia ugualmente interesse all'acquisto (Cass.
Civ. n. 201/1978).
Allo stesso modo, e' da considerarsi pienamente valida ed ammissibile la comune
volonta' delle parti di compravendere in assenza del documento, e non puo' di
certo considerarsi un inadempimento opponibile ex art. 1460 c.c., purche', pero',
vi sia consapevolezza e volonta' di acquistare comunque da parte
dell'acquirente. Come si e' espressa chiaramente la Suprema Corte, la sola
conoscenza da parte del compratore del mancato rilascio della licenza di
abitabilita' al momento della stipulazione di un contratto di compravendita di
un immobile destinato ad abitazione, non accompagnato da una rinuncia da parte
dello stesso al requisito, soddisfatto solo dal rilascio della relativa licenza
e dalla di lui volonta' di esonerare comunque il venditore dal relativo obbligo,
non vale ad escludere l'inadempimento del venditore per consegna di aliud pro
alio, suscettibile di essere opposto in via d'eccezione dal compratore ai
sensi del 1660 c.c. (Cassazione civile n. 6576/1991; Cassazione civile n.
442/1996
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