Progetto
preliminare
(artt. da 18 a 24 del Dpr. n.554 del
21/12/1999)
DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO PRELIMINARE
1. Il
progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative
degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle
dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è
composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai
seguenti elaborati:
a)
relazione illustrativa;
b)
relazione tecnica;
c)
studio di prefattibilità ambientale;
d)
indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e)
planimetria generale e schemi grafici;
f)
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g)
calcolo sommario della spesa.
2. Qualora
il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una
concessione di lavori pubblici:
a) sono
effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è
redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora
il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una
concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati
gli elementi previsti dall’articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PRELIMINARE
1. La
relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell’intervento, contiene:
a) la
descrizione dell’intervento da realizzare;
b)
l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo
localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla
prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione
complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità
dell’intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c)
l’esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo
studio di prefattibilità ambientale, dell’esito delle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle
aree interessate e dell’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi
altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d)
l’accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare,
alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione
dei pubblici servizi;
e) gli
indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto
disposto dall’articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione
e manutenzione ;
f) il
cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo ;
g) le
indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2. La
relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono
risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.
3. La
relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei
diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.
Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La
relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la
copertura della spesa, l’eventuale articolazione dell’intervento in lotti
funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
RELAZIONE TECNICA
1. La
relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell’intervento da
realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che
devono essere riscontrate nell’intervento.
STUDIO DI FATTIBILITÁ AMBIENTALE
1. Lo
studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e
all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che
consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale comprende:
a) la
verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo
studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la
illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle
ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché
delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la
determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari
dei lavori;
e)
l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di
impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per
assicurarne il rispetto.
2. Nel
caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo
studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non
possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di
identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
SCHEMI
GRAFICI DEL PROGETTO PRELIMINARE
1. Gli
schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le
misure e gli interventi di cui all’articolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
a) per
opere e lavori puntuali:
- dallo
stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la
localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni
esaminate;
- dalle
planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a
1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da
realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli
schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle
scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;
b) per
opere e lavori a rete:
- dalla
corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle
opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri
servizi esistenti, al reticolo idrografico, all’ubicazione dei servizi esistenti
in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo
stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle
opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se
sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d’insieme in
scala non inferiore a 1: 25.000;
- dalle
planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a
1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e
dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono
necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro d’insieme in scala non
inferiore a 1:10.000;
- dai
profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali
e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali
altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle
indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che
l’intervento richiede;
- dalle
tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da
realizzare.
2. Sia per
le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto
preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di
progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei
successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le
indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
all’articolo 14, comma 7, della Legge.
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
1. Il
calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per
quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche
degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati,
applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo
un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
b) per
quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante,
attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari
a cura del responsabile del procedimento.
CAPITOLATO
SPECIALE PRESTAZIONALE DEL PROGETTO PRELIMINARE
1.
Il
capitolato speciale prestazionale contiene:
a)
l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo
risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel
rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la
specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell’intervento con i relativi importi;
c) una
tabella degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento è suddivisibile, con
l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Progetto
esecutivo
DOCUMENTI
COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO
1. Il
progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel
pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede
di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità
ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a)
relazione generale;
b)
relazioni specialistiche;
c)
elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e
di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani
di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piani
di sicurezza e di coordinamento;
g) computo
metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h)
cronoprogramma ;
i) elenco
dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro
dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie
di cui si compone l’opera o il lavoro;
m) schema
di contratto e capitolato speciale di appalto.
RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO
1. La
relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La
relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte
effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le
soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in
corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La
relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una
rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli
gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari
attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei
costi e dei tempi ;
b) da un
diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei
suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la
prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo
di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante
tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari
stati di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento alle scadenze temporali
contrattualmente previste.
RELAZIONI SPECIALISTICHE
1. Le
relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente,
sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli
interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie,
nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono
sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione
e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le
relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle
verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO
1. Gli
elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più idonei, sono
costituiti :
a) dagli
elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati
grafici del progetto definitivo;
b) dagli
elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla
base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione
esecutiva.
c) dagli
elaborati di tutti i particolari costruttivi ;
d) dagli
elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio ;
e) dagli
elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei
progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei
progetti ;
f) dagli
elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui
all’articolo 15, comma 7 ;
g) dagli
elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di
assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli
elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del
progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
1 I
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
2. I
calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento
delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere
la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I
calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni
di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di
stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso,
nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La
progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente
alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente
ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le
fasi di realizzazione.
5. I
calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne
consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il
progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli
elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore
ad 1: 10, contenenti fra l’altro :
1) per le
strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei
ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e
complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione ; resta
esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
2) per le
strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e
delle relative distinte pezzi;
3) per le
strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione.
b) la
relazione di calcolo contenente:
1)
l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la
specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalità di esecuzione qualora necessarie;
3)
l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le
verifiche statiche.
7. Nelle
strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti,
pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto
esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere
integrative.
8. Il
progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli
elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore
ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b)
l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le
relative relazioni di calcolo;
c) la
specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
1. Il
piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l’efficienza ed il valore economico.
2. Il
piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza
e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti
operativi :
a) il
manuale d'uso;
b) il
manuale di manutenzione;
c) il
programma di manutenzione;
3. Il
manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in
particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle
informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione
del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile
i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire
tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il
manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la
collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la
rappresentazione grafica;
c) la
descrizione;
d) le
modalità di uso corretto.
5. Il
manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più
importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce,
in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali
o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il
manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la
collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la
rappresentazione grafica;
c) la
descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il
livello minimo delle prestazioni;
e) le
anomalie riscontrabili;
f) le
manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le
manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il
programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il
sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo
ciclo di vita;
b) il
sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei
controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di
collaudo e quello minimo di norma;
c) il
sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale
i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per
una corretta conservazione del bene.
8. Il
programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai
problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il
piano di manutenzione è redatto a corredo dei :
a)
progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di
Euro;
b)progetti
affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di
Euro;
c)
progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d)
progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di
Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge.
PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. I piani
di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto
esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione
comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione,
l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da
sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani
sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la
descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la
individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la
specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da
una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei
rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti
prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono
integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare
attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
CRONOPROGRAMMA
1. Il
progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al
fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo
chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla
data della consegna.
2. Nei
casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione,
il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3 Nel
calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel
caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa,
resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
ELENCO DEI PREZZI UNITARI
1. Per la
redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti
esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo,
secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi
prezzi redatti con le medesime modalità.
COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO DEFINITIVO E QUADRO
ECONOMICO
1. Il
computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e
l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 43.
2. Il
computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi
dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel
quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il
risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di
cui all'articolo 15, comma 7;
b)
l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;
c)
l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come
da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti
gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
1. Lo
schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini
di esecuzione e penali;
b)
programma di esecuzione dei lavori;
c)
sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a
carico dell’appaltatore;
e)
contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f)
liquidazione dei corrispettivi;
g)
controlli;
h)
specifiche modalità e termini di collaudo;
i)
modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo
schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.
3. Il
capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la
descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni
tecniche ; esso illustra in dettaglio:
a) nella
prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed
economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella
seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede
l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in
ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità
di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel
caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), il
capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un
documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre
alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma
le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il
capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza :
critica, importante, comune. Appartengono alla classe :
a) critica
le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di
vita utile dell’intervento;
b)
importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite
nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa
sostituibilità o di rilevante costo ;
c) comune
tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;
5. La
classe di importanza è tenuta in considerazione :
a)
nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei
criteri di qualifica dei propri fornitori ;
b) nella
identificazione e rintracciabilità dei materiali ;
c) nella
valutazione delle non conformità.
6. Per gli
interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo
di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il
capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni
complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua
aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali
importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal
computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti
importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro
componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base
delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli
interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale
d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive
dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico-estimativo.
8. Ai fini
della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei
lavori ai sensi dell’articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la
verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti
dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai
commi 6 e 7.
9. Per i
lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte
liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a
base d'asta.
10. Il
capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E'
in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Progetto Definitivo
(artt. da 25 a 34 del Dpr. n.554 del
21/12/1999)
DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO DEFINITIVO
1. Il
progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro
atto equivalente.
2. Esso
comprende:
a)
relazione descrittiva;
b)
relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c)
relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi
planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e)
elaborati grafici;
f) studio
di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale ;
g) calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti;
h)
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano
particellare di esproprio;
l) computo
metrico estimativo;
m) quadro
economico.
3. Quando
il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 19, comma
1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione
della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione
del disciplinare di cui all’articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di
contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate
all’articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi
della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da
parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli
elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad
un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non
si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
RELAZIONE
DESCRITTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO
1. La
relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto
alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo,
dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In
particolare la relazione:
a)
descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa
del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli
aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b)
riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia,
l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico,
artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di
progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all’art.
29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi
specialistici;
c)indica
le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell’intervento con la specificazione dell’avvenuta autorizzazione;
d) indica
le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e)
riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a
soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare ed
in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i
nuovi manufatti ;
f)
contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g)
riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di
valorizzazione architettonica;
h)
riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo
eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto
preliminare.
3. Quando
il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata
da quanto previsto all’articolo 36, comma 3.
RELAZIONE
GEOLOGICA, GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
1. La
relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi
litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il
modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in
assenza ed in presenza delle opere.
2. La
relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il
comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il
comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per
gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le
relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali
provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per
dedurre le grandezze di interesse.
RELAZIONI
TECNICHE E SPECIALISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO
1. Ove la
progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano
oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le
soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE E STUDIO DI FATTIBILITÁ AMBIENTALE
1. Lo
studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto
secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e
delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo
studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del
progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase
di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a
ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute,
ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e
di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione
dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso
contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
ELABORATI
GRAFICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
1. Gli
elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da
realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti
nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a
rete, da realizzare.
2. Per i
lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione
del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo
progetto, da:
a)
stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata all’intervento;
b)
planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non
superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c)
planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i
profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle
strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale
risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le
quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad
un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni
indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali
superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella
riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area,
volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro
utile elemento;
d) le
piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera
e);
e) almeno
due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la
misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della
altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse,
fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche
sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i
prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai
distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei
prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g)
elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei
suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi
funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che
esterni ;
i)
planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle
centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le
prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli
altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
4. Per
interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d),
e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate,
quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i
lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già
predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a)
stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b)
planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di
livello delle aree interessate dall’intervento, con equidistanza non superiore a
un metro, dell'assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari.
Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala
non inferiore a 1:5.000;
c) profili
longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le
lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante,
sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte,
manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6. Per
ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
CALCOLI
PRELIMINARI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
1. I
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli
impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli
impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari.
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO
DEFINITIVO
1. Il
disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche
tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel
progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il
profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
1. Il piano particellare degli espropri, degli
asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe
catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti
necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le
eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in
catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o
occupare temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati
catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità
presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle
leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste
l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al
rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari
espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non
sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili
STIMA
SOMMARIA DELL'INTERVENTO E DELLE ESPROPRIAZIONI DEL PROGETTO DEFINITIVO
1.
La stima
sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto
applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai
prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area
interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene
determinato:
a)
applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari
per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b)
aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative
alla sicurezza;
c)
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento,
a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
d)
aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche
dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da
accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto
d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della
stazione appaltante.
4. L’elaborazione della stima sommaria dell’intervento
può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata ; se
la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell’intervento e
delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema
di cui all'articolo 17.
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